39 lett. (1) L’Ufficio a cui presentare via PEC l’istanza è quello competente per la decisione richiesta. 27 di predetto Regolamento, che ai fini della verifica del requisito previsto dall’art. Uno dei modi per evitare l’esborso di somme di denaro è utilizzare la reintroduzione in franchigia. Nell’eventualità in cui che l’operatività doganale sia delegata ad un soggetto terzo ai sensi dell’art. News Reintroduzione in franchigia easy free back: estesa alle vendite dirette on line senza utilizzo di piattaforme marketplace. n. ___/RU, alla società (denominazione __________) per lo svolgimento delle operazioni di reintroduzione in franchigia in modalità semplificata con iscrizione al progressivo numero _____ dell’elenco “__________” (NOTA 8) istituito presso la Direzione Dogane; CONSIDERATO altresì che nella suddetta autorizzazione viene evidenziato che gli effetti del provvedimento autorizzativo decorreranno dalla data di emanazione di un apposito disciplinare di servizio, predisposto dall’Ufficio competente; SI ADOTTA IL SEGUENTE DISCIPLINARE DI SERVIZIO, 2 Operazioni effettuate direttamente dal richiedente o mediante rappresentante, 3 Procedurale per la compilazione dei campi del DAU, 3.1 Valorizzazione del DAU per la richiesta del Regime di reintroduzione in franchigia, 3.2 Indicazione nel DAU del numero di autorizzazione e validità della stessa, 3.4 Indicazione in fattura del codice univoco identificativo delle merci, 3.5 Tipologie di merci oggetto di ulteriori adempimenti, 5 Trattamento dei dati personali di soggetti privati, 6 Tempistica mantenimento dati relativi alle operazioni doganali. Si allega la documentazione a supporto delle dichiarazioni su indicate e copia del documento d’identità in corso di validità. In particolare, nell’occasione, viene ulteriormente semplificato l’iter decisionale che, a seguito di formale istanza e conseguente istruttoria da parte dell’Ufficio competente ai sensi dell’art. Le Direzioni territoriali vigileranno sull’applicazione delle disposizioni contenute nella Determinazione Direttoriale prot. Eventuali criticità, da chiunque rilevate, che dovessero emergere sui controlli, sia in linea che a posteriori, verranno prontamente segnalate alla DT, alla DAEC e DDOG per le successive valutazioni e interventi di competenza. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. In proposito, si rammenta che per i soggetti non ammessi a beneficiare della semplificazione sopra cennata, la procedura ordinaria utilizzata in applicazione dell’art. Al termine dell’istruttoria l’Ufficio redige ed invia, nel termine di 10 giorni, alle Direzioni centrali indicate all’art.3, comma 2, una relazione (corredata della richiesta e documentazione allegata) contenente una valutazione, opportunamente motivata, sull’accoglimento o meno dell’istanza alla luce dell’esame di tutti i requisiti e le condizioni richiamate al par.1. L’articolo 203 del nuovo codice doganale – CDU - (Reg. Fermo restando l’onere di segnalare con immediatezza qualsiasi irregolarità riscontrata in sede di verifica, che possa avere impatto sulla semplificazione concessa, l’Ufficio delle dogane provvede, con cadenza annuale, in base all’art. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’operatore dovrà presentare l’istanza utilizzando il formulario in allegato (all.1), all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali o del terzo nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 2, della determinazione. Per analogia tra la semplificazione qui descritta nelle sue modalità applicative e quella precedentemente introdotta con la Determinazione Direttoriale 386291/RU, richiamata in premessa, si chiarisce quanto segue: La procedura sopra dettagliata, da utilizzarsi per la compilazione delle dichiarazioni doganali di reintroduzione in franchigia, sia in procedura ordinaria sia in modalità semplificata a seguito iscrizione negli speciali elenchi “RR” e “eRR” avrà decorrenza dal 14 dicembre p.v. 1. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. L’Ufficio dovrà qui evidenziare quale modalità operativa viene concordata con riferimento all’indicazione delle dichiarazioni doganali di esportazione al campo 40 ed, eventualmente, al campo 44. Procedura ordinaria e semplificata per la reintroduzione in franchigia – Iscrizione nell’ elenco “retrelief” (Returned goods – Relief from import duty). Gli operatori che aderiscono alla semplificazione saranno soggetti a minori controlli rispetto a quelli previsti per lo specifico regime in caso di procedura ordinaria. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. esecuzione (UE) 2015/2447. In particolare, si terrà conto del numero di operazioni della specie effettuate, della tipologia e del valore della merce nonché del livello di affidabilità dell’operatore. 445/2000, la sussistenza di requisiti soggettivi e condizioni oggettive di operatività come di seguito elencati: – possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”; – identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato; – identità tra l’esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione, o suo rappresentante purché operi in regime di rappresentanza indiretta; – utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39 (NOTA 1), lettere a) e b) del CDU. La periodicità e le modalità dei controlli a posteriori verranno stabilite dall’Ufficio delle dogane, d’intesa con la sovraordinata Direzione Territoriale, sulla base dell’analisi dei rischi ex art. 203, l’istituto della reintroduzione in franchigia. n. ___/RU del ___/___/_____ Riguardante l’attivazione di una procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 che istituisce il Testo Unico della Legge Doganale (TULD); VISTA la circolare n. 37/2020 che illustra le modalità applicative relativamente alla procedura semplificata di reintroduzione in franchigia; VISTA la circolare n. 2/D del 7/02/2018 della Direzione centrale legislazione e procedure doganali, riguardante la presentazione delle merci presso i luoghi approvati; VISTE le Linee Guida DAU contenute nel documento DIH 15/008 del 23.4.2016 riguardante le modalità di compilazione della dichiarazione doganale; VISTA l’istanza presentata in data ___/___/_____ (prot. Transito 84 5. Ulteriori precisazioni di compilazione vengono riportate nel seguito, relativamente ad altri aspetti specifici della procedura in parola. Al riguardo, laddove si sia già provveduto alla verifica dei predetti criteri disposti a livello unionale in occasione del rilascio o monitoraggio di altre Decisioni, l’Ufficio procederà ad effettuarne l’aggiornamento necessario ai fini della presente procedura nonché a svolgere le verifiche in loco dei locali rilevanti per le attività doganali interessate dalla Decisione, a norma dell’art.29 RE. I vantaggi: autorizzazione Unica per tutte le operazioni di reintroduzione; Viki B, from the UK who now lives in Normandy says that she found a job with a French bank but her attempts to become a permanent member of staff were “subject to the CDD/CDI laws” in France. Franchigia di 1000 euro. In applicazione dell’articolo 4, comma 1 della Determinazione, le attività di controllo sulle operazioni svolte in base all’autorizzazione in esame sono effettuate prevalentemente con controlli a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante periodiche verifiche con cadenza trimestrale. 952/2013, in prosieguo CDU). I soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia (articoli 203 CDU e 158 RD). In particolare, le merci che sono state in precedenza esportate possono, rispettando determinate condizioni, rientrare in UE in esenzione dal pagamento dei diritti doganali. Da compilare a cura dell’Ufficio locale qualora le operazioni del soggetto siano di tipo B2C oppure nei casi in cui siano trattati dati personali di persone fisiche. In generale, più è alta la franchigia e più è basso il premio assicurativo (e viceversa). ____/RU del ___/___/____ (NOTA 1). Ciò può … 1 della Determinazione prevede la possibilità, per i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, di chiedere il rilascio di un’autorizzazione preventiva allo svolgimento di operazioni di reintroduzione in franchigia, di validità annuale. reintroduzione in franchigia presentando copia della dichiarazione di esportazione e altra documentazione idonea a rendere possibile il controllo dell’identità della merce da importare con quella precedentemente esportata nonché a dimostrare che le merci sono reintrodotte 3 . è in possesso di un sistema di controllo interno aziendale e un sistema di gestione informatizzato delle scritture contabili e commerciali, opportunamente descritti e documentati negli allegati alla presente istanza, con i quali venga assicurato che sia introdotta la medesima merce esportata mantenendo lo stesso stato; assicura che nelle dichiarazioni doganali il dichiarante in export sia lo stesso soggetto dichiarante in reintroduzione, a tal fine indica di seguito i dati identificativi del dichiarante e allega copia del mandato nel caso sia un soggetto terzo. 46, 47 e 76 del D.P.R. (2) A riguardo, si rammenta che i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali sono riportati nell’Allegato B al Regolamento Delegato (UE) 2446/2015, per la cui applicazione la Commissione europea ha pubblicato, con il documento DIH n. 15/008 del 23.4.2016, le Linee Guida contenenti le indicazioni e regole di codifica da seguire per la compilazione del DAU in ciascuna operazione doganale. L’attività di controllo si baserà sull’analisi della documentazione commerciale e delle scritture contabili, al fine di verificare l’effettiva reintroduzione dei prodotti precedentemente esportati. La documentazione a corredo delle dichiarazioni doganali sarà conservata per 10 anni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa. Le caselle della dichiarazione doganale dovranno essere adeguatamente valorizzati per giustificare la non applicazione dell’imposta e rendere più agevoli i controlli. nonché dell’autorizzazione AEO __________ (NOTA 4) rilasciata in data ____________; CONSIDERATO (NOTA 5) che la società ____________ identificata in Italia con P. IVA ___________, con luogo di tenuta delle scritture contabili sito in CAP_________, città __________, indirizzo ________________, è stata incaricata dalla società ____________ ad effettuare le operazioni doganali di reintroduzione in franchigia di cui alla semplificazione in parola per suo conto operando in rappresentanza indiretta; CONSIDERATO (NOTA 6) che la società _____________, operante in rappresentanza indiretta, ha presentato in data ___/___/_____ all’Ufficio delle dogane di _____________ richiesta di autorizzazione alla presentazione delle merci presso il luogo approvato per la società iscritta all’elenco__________ (NOTA 7); VISTA l’autorizzazione __________ concessa dalla Direzione Dogane in data ___/___/____ con prot. ), 3 PROCEDURALE PER LA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL DAU. UE 952/2013, in particolare l’annullamento di decisioni favorevoli previsto dall’art. In proposito dovrebbero applicarsi norme procedurali connesse con le informazioni richieste e con lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e gli operatori economici nonché tra le autorità doganali. L’Ufficio dovrà qui evidenziare quale modalità operativa l’operatore ha dichiarato di utilizzare, ferma restando la possibilità, per ogni operazione, di avvalersi di qualsivoglia alternativa prevista dalla norma. Direzione Dogane in data ___/___/_____ (prot. L’autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale. In tale istanza, per porre l’Ufficio in condizione di valutare la ricorrenza dei requisiti previsti, il soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. art. CDU – Codice Doganale dell’Unione. e/o al P.C.C. n. ___ RU), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi dell’attività di controllo prodromica al riconoscimento delle facilitazioni richieste; VISTA (NOTA 3) la decisione al destinatario autorizzato n. ____ del ____ e l’autorizzazione alla presentazione delle merci presso il “Luogo approvato” n. ___ del _____, concesse dall’Ufficio delle dogane di _____ alla società __________ per il sito __________. 5 della Determinazione, a redigere una relazione per ciascun soggetto autorizzato nella quale, alla luce degli esiti dei controlli svolti, propone e motiva il mantenimento, la revoca o la sospensione del provvedimento autorizzativo. 952/2013) ha previsto, all’art. (UE) n.679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR). In caso di operatore ammesso all’utilizzo della procedura semplificata si precisa quanto segue. I documenti correttamente abbinati verranno esibiti ai funzionari verificatori in sede di controllo. 4, comma2, il requisito di cui al punto 2 dell’elenco può considerarsi soddisfatto anche se le autorizzazioni al luogo approvato ed al destinatario autorizzato sono state concesse a tale soggetto. 2. Tale dichiarazione doganale sarà soggetta alle selezioni del Circuito doganale di Controllo secondo la procedura ordinaria. UE 2015/2447, ___ sottoscritto _______________________________________ nato a _____________ il _____________ residente nel Comune di _____________ Provincia ____ Stato _____________ Via/Piazza __________________________ Codice Fiscale __________________________, Nella sua qualità di _______________________________________, Della Ditta _______________________________________, Con sede nel Comune di _______________________________________, Stato __________________________ Via/Piazza __________________________, codice fiscale/partita Iva __________________________, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre che le conseguenze previste dal Reg. _______________. UE 2015/2447, ___ sottoscritto ____________________ nato a ____________________ il _______________ residente nel Comune di ____________________ Provincia ____ Stato ________________ Via/Piazza _______________, Nella sua qualità di _____________________________________________________________________, della Ditta ____________________________________________________________________________, Stato _______________ Via/Piazza ____________________, Codice fiscale/partita Iva _______________, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre che le conseguenze previste dal Reg. 203 del Codice Doganale dell’Unione (CDU), a prescindere dalla procedura, ordinaria o semplificata (come prevista dalle due Determinazioni Direttoriali citate in premessa), cui s’intende ricorrere. Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto illecitamente, va tassato per…, La Cassazione, con l’ordinanza n. 22066 depositata il 13 ottobre 2020 inte…, La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20913 depositata il 30 settembre…, La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22036 depositata il 13 ottobre 2…, La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21977 depositata il 12 ottobre 2…, Procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia - Iscrizione nell’ elenco "e-commerce RETRELIEF"(Returned goods - Relief from import duty - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 02 ottobre 2020, n. 37, PROCEDURA SEMPLIFICATA DICHIARATIVA E-COMMERCE - ISCRIZIONE NELL’ ELENCO "e-commerce P4I-B2C" (platform for import - business to consumer) - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 23 ottobre 2020, n. 40, MINISTERO AMBIENTE - Deliberazione 06 febbraio 2019, n. 2 - Modificazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la comunicazione d’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata di cui…, Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva (decisione della commissione europea n. 491 del 3 aprile 2020). Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Ai fini della verifica di quanto dichiarato, secondo quanto stabilito dalla predetta disposizione del CDU e dagli articoli 158 del Reg. Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante. Procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia – Iscrizione nell’ elenco “e-commerce RETRELIEF”(Returned goods – Relief from import duty). Immissione in libera pratica. n. 329619/RU del 24 settembre 2020, unitamente alle conseguenti disposizioni applicative contenute nella Circolare n. 37/2020. È appena il caso di evidenziare che le regole di compilazione della CASELLA 37 dovranno essere utilizzate da chiunque decida di avvalersi della reintroduzione in franchigia di cui all’art. Si forniscono di seguito indicazioni per la presentazione dell’istanza nonché per la successiva istruttoria. 39 lett. (9) Business to Consumer (B2C) oppure Business to Business (B2B). Che cos’è la Reintroduzione in franchigia? L’Ufficio potrà qui descrivere le modalità con cui l’operatore assicura la tenuta delle contabilità. In difetto di tale indicazione l’operazione sarà soggetta ai consueti controlli doganali sulla base dell’analisi dei rischi ex art. Relativamente alla verifica preventiva del possesso dei presupposti necessari prima dell’avvio dell’iter procedimentale in parola, si rimanda a quanto già chiarito in analogo paragrafo della Circolare 37/2020. Le operazioni dichiarate per il regime doganale 61 10, sia in procedura ordinaria sia semplificata, possono non essere soggette all’applicazione dell’IVA all’importazione in virtù della presentazione di una dichiarazione d’intento o della richiesta di applicazione dell’art. – nella prima suddivisione della CASELLA 37 andrà inserito il codice 61 10, le cui prime due cifre sono riferite al regime attuale che, in questa fattispecie, riguarda operazioni di “reimportazione con contemporanea immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci, escluso il caso di cui al codice 63”, mentre le successive due cifre sono riferite al regime precedente che, in questa fattispecie, riguarda operazioni di “spedizione/esportazione definitiva”; – nella seconda suddivisione della CASELLA 37 sarà inserito il codice F01, che identifica “l’esenzione dai dazi all’importazione per merci in reintroduzione nei casi di reintroduzione in franchigia”. Questo articolo Questo articolo e correlazioni. Le Direzioni territoriali vigileranno sulla conforme ed uniforme applicazione della presente, non mancando di segnalare eventuali criticità. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, secondo le indicazioni di cui alla menzionata Circolare 37/2020, si forniscono di seguito le istruzioni applicative della Determinazione Direttoriale prot. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Disciplinare di servizio semplificazione processo reintroduzione in franchigia – DD prot. Ad oggi, al momento della reimportazione di tali merci la persona interessata può chiedere la reintroduzione in franchigia presentando copia della dichiarazione di esportazione e altra documentazione idonea a rendere possibile il controllo dell’identità della merce da importare con quella precedentemente esportata nonché a dimostrare che le merci sono reintrodotte nello stato in cui sono … 1) ha effettuato operazioni di reintroduzioni di merce in franchigia nell’ultimo semestre pari a ___________________; 2) è in possesso delle seguenti autorizzazioni: – autorizzazione presso “luogo approvato” ______________________ (indicare il riferimento dell’autorizzazione, la data di rilascio e l’Ufficio delle dogane che ha concesso la decisione); – autorizzazione al destinatario autorizzato transito ______________________. n.445/2000, che la Società ______________________. A seguito della prima sperimentazione, nel corso dell’Open Hearing svoltosi lo scorso 02 novembre e rivolto principalmente agli attori del settore manifatturiero nazionale e ai rappresentanti delle numerose piccole e medie imprese che costellano il tessuto produttivo italiano, unanime è stata la manifestazione d’interesse a poter accedere all’agevolazione suddetta anche per quegli operatori economici che non realizzano le proprie attività di vendita per il tramite di piattaforme di marketplace. Ai fini della verifica di quanto sopra, le operazioni di reintroduzione in parola sono sottoposte a controlli fisici o documentali regolarmente selezionati dal circuito doganale di controllo. L’Ufficio descriverà brevemente la realtà operativa partendo da uno dei due paragrafi sottostanti. A seguito dell’iscrizione all’elenco suddetto, che sarà notificata a tutti gli attori coinvolti nel procedimento, l’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di esercizio dell’attività predisporrà un disciplinare di servizio con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto autorizzato e le modalità di esecuzione dei controlli. Il presente disciplinare è rivolto all’operatore in indirizzo che realizza operazioni di esportazione e successiva reintroduzione in franchigia delle merci precedenti esportate, interessato allo snellimento delle procedure previste in tali situazioni. L’autorizzazione in esame riguarda tutte le operazioni della specie che saranno effettuate nell’arco di validità della stessa e pertanto il soggetto interessato non sarà tenuto a chiedere un’autorizzazione per ogni singola reintroduzione. risulta a proprio carico dal certificato dei carichi pendenti presso le Procure della Repubblica italiana. Tali dati, conservati nei sistemi informatici dell’operatore, saranno a disposizione dei funzionari doganali addetti ai controlli e reperibili in ogni caso di esigenza della ADM. L’Ufficio locale, nella fase propedeutica all’accettazione dell’ istanza di agevolazioni, acquisirà ogni informazione relativa al corretto trattamento dei dati personali. 2, dichiara ai sensi dell’art.46 e 47 e consapevole delle penalità previste dall’art.76 del D.P.R. Come indicato all’articolo 2 della DD, le operazioni ammesse alla semplificazione dovranno garantire la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo. 329619/RU del 24/09/2020 e nella presente circolare. Informatizzazione dell’albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni delle importazioni di merci in franchigia -…, AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 01 luglio 2019 - Firmato un accordo tra l’agenzia delle dogane e dei monopoli e l’amministrazione generale delle dogane della repubblica popolare cinese per la cooperazione tra la direzione regionale delle dogane di…, AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 22 luglio 2020 - Avviso - Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’iva (decisione della commissione europea n. 491 del 3 aprile 2020) - Informatizzazione dell’albo dei beneficiari e della gestione…. Si richiama poi l’attenzione sulla necessità che, al momento della presentazione dell’istanza, siano già soddisfatti i criteri, menzionati al punto 5 dell’elenco, di affidabilità e di adeguatezza delle scritture commerciali e di trasporto di cui all’art.39, lettere a) e b), CDU nonché già ottenute le autorizzazioni doganali, previste al punto 2 dell’elenco, per lo sdoganamento presso luogo approvato e come destinatario autorizzato transito. Nell’ambito delle operazioni B2C, l’operatore dovrà garantire l’adozione di adeguate misure a tutela dei dati personali delle persone fisiche, destinatari finali della merce. L’esenzione dal dazio all’importazione per le merci in reintroduzione dovrebbe essere suffragata da informazioni attestanti che le condizioni per beneficiare di tale esenzione sono soddisfatte. Come sopra, l’iter istruttorio da seguire è quello descritto alla Circolare 37/2020. 203 del CDU, che prevede, su richiesta della persona interessata, l’esenzione dai dazi all’importazione per le merci esportate e reintrodotte, entro il termine di tre anni, nel territorio doganale dell’Unione e dichiarate per l’immissione in libera pratica, fissando l’ambito di applicazione e gli effetti della previsione normativa; VISTO l’art. In ogni caso, l’operatore titolare di plafond disponibile alla data di registrazione di ciascuna dichiarazione di reintroduzione in franchigia, la cui correlata e precedente operazione di esportazione abbia concorso alla formazione del plafond di periodo (metodo solare/mensile), dovrà attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (25485/2019). 39 a) del Reg. L’operatore che non rivesta la qualità di esportatore abituale, può richiedere la non applicazione dell’IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 203 CDU. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) dei carichi pendenti, La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 44430/RU del 11/04/2017. Dall’esame delle Linee Guida sulla compilazione del DAU (NOTA 2), pubblicate dalla Commissione europea, emerge che tale formalità possa ritenersi assolta qualora il dichiarante utilizzi le precise modalità dichiarative ivi previste, che permettono di riconoscere immediatamente il tipo di operazione realizzata. Il campo 47 del DAU, dedicato alla liquidazione dei diritti, sarà valorizzato con il codice IVA 405 e indicata un’aliquota pari a 0%; In ogni caso, l’operatore titolare di plafond disponibile alla data di registrazione di ciascuna dichiarazione di reintroduzione in franchigia, la cui correlata e precedente operazione di esportazione abbia concorso alla formazione del plafond di periodo (metodo solare/mensile), dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “per giovarsi del beneficio della sospensione d’imposta si deve avere riguardo al plafond relativo all’anno in cui l’operazione originaria è stata registrata, non avendo alcun rilievo l’anno di registrazione delle modificazioni della stessa operazione successivamente apportate ai sensi dell’art. (U.E.) L’Agenzia delle dogane ha previsto alcune semplificazioni per le attività di reintroduzione con immissione in libera pratica delle merci precedentemente esportate (circolare 37/D/2020 e determina prot. 203 del Codice doganale dell’Unione (Reg. In riferimento alla verifica da parte del predetto Ufficio dei citati criteri di cui all’art.39, lettere a) e b), del CDU, si rinvia a quanto disposto dalla Determinazione Direttoriale prot.166081/RU dell’8/06/2020 per il rilascio dell’autorizzazione AEO nonché all’utilizzo dei modelli n. 1, 2 e 3 previsti all’art. L’effettivo utilizzo della procedura in parola, che prevede semplificate formalità dichiarative e una nuova organizzazione delle attività di controllo, che vengono principalmente effettuate a posteriori consentendo così una riduzione delle attività di controllo “in linea”, è subordinato all’emissione, da parte dell’Ufficio competente, di apposito disciplinare di servizio che, nel descrivere la specifica realtà dell’operatore economico, detta le modalità di applicazione della semplificazione e di monitoraggio della medesima, anche ai fini del rinnovo dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1 della DD prot. 2.1 Segue: Reintroduzione in franchigia 77 3. Quanto sopra perché il livello di controllo, determinato ai sensi dell’art. 253 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (RE) che, ai fini di quanto previsto dal richiamato art. La seconda suddivisione del campo 37 sarà valorizzata nel seguente modo: Codice F01 – “Reintroduzione in franchigia (Esenzione dai dazi all’importazione per merci in reintroduzione)”. In particolare, nel riferire sull’esito delle verifiche effettuate, darà espressa attestazione della sussistenza – sulla base degli accertamenti sui sistemi di tracciamento dichiarati e modalità dichiarative che l’operatore intende utilizzare – delle condizioni che consentono di svolgere il controllo di identità delle merci esportate e successivamente reintrodotte nel medesimo stato, così come richiesto dal paragrafo 5 dell’art.203 CDU e dall’art.158 RD quale presupposto essenziale per la concessione della franchigia dai diritti doganali, avendo cura di accludere ogni utile documento a supporto. In particolare, oltre ad attestare la sussistenza dei requisiti di accesso alla semplificazione e delle condizioni che consentono di svolgere i controlli previsti, sarà cura dell’Ufficio locale valutare il livello di affidabilità dell’operatore, di tracciabilità delle operazioni e di completezza e correttezza di tenuta delle scritture contabili, nonché di facilità di monitoraggio delle attività, esprimendo, di conseguenza, una ipotetica quantificazione della percentuale di riduzione dei controlli da effettuarsi in linea.
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