art 51 dpcm 2 marzo 2021 esenzioni

The new measures confirm several urgent . Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso inItalia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sonoobbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimentodi prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.4. L’elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all’elenco contenuto all’art. ITALIA DPCM 2 MARZO 2021: VIAGGI DA E PER L'ESTERO. Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentatidall’effettuazione del test molecolare o antigenico. Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale. Tali categorie continuano ad essere esentate dagli obblighi di quarantena e test al termine della quarantena. Art. Maeci. Contenuto trovato all'interno – Pagina 93269 dello stesso art. 2, D.L. 225/2010, a partire dall'1.7.2011. Il testo precedente era: «a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, ... sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art. In caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza. Il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15, definisce i nuovi LEA e sostituisce integralmente il DPCM 29 novembre 2001.Di seguito è possibile consultare il Decreto e gli allegati che ne sono parte integrante. Con Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021, la disciplina relativa alle esenzioni ha subito alcune modifiche. Non è necessario compilare il modulo di localizzazione, Si rimanda al sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per la normativa completa su modalità e condizioni di ingresso in Italia nell'ambito delle misure di contrasto al Covid19 (LINK), 2021 © Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Note legali - Privacy, Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo averconsultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblicaprocede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio2020, e successive modificazioni e integrazioni.6. Art. Download DPCM e allegati. Il questionario è disponibile all'indirizzo: Ingresso nel territorio italiano per chi proviene dalla Macedonia del Nord. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate Rimane l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autodichiarazione. A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, e fermo restando l'obbligo di compilazione del Passenger locator form è possibile non presentare la certificazione Verde COVID-19: nei casi di cui all'art. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 51(Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare oantigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero)1. Con il DL 52/2021, sono state stabilite misure di progressiva riapertura di alcune attività, in particolare nelle aree definite “zona gialla”, in base alla classificazione di rischio periodicamente rivista dal Ministero della Salute. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; Tale categoria continua ad essere esentata dagli obblighi di quarantena e test al termine della quarantena. Capo VI. 1, comma 633) che "Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020". Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio. Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. On March 2, 2021, upon the proposal of Health Minister Roberto Speranza, Prime Minister Mario Draghi signed the new Dpcm containing measures to combat and contain the Sars-CoV-2 virus emergency.. Registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare talesituazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguentideterminazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio2021, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19”, che si trovano nelle situazioni previste all’articolo 51, comma 7,lettere f), m) e n), è comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondoprotocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51, l’ingresso nelterritorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina:a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50;b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momentodell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nelterritorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.5. I. ESENZIONE COMPLETA: Eccezioni agli obblighi di test 72 ore precedenti l’arrivo, isolamento e test successivo. La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l'estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021, nell'Ordinanza 29 luglio 2021, in parte prorogata fino al 25 ottobre, e nell'Ordinanza 28 agosto 2021, in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. ESENZIONE PARZIALE: Con riferimento alla lettera h) dell’art. Nell’accesa discussione che si è aperta sul tema, Raffaele Guariniello, che ha passato una vita a combattere nelle aule di giustizia, ancora una volta si mette dalla parte della massima garanzia dei lavoratori scrivendo “… ... 5. Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cuiall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con ordinanza delMinistro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale.3. ALTRE ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI ISOLAMENTO. Scegliere “Italia" come Paese di destinazione, 4. periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone; g) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate, esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare, immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario, h) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a. quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. OGGETTO: utorizRichiesta a zazione all'esenzione dell'isolamento fiduciario previsto per ingresso in Italia per motivi di lavoro ai sensi dell'articolo 51 comma 7 lettera d) del DPCM 2 Marzo 2021: • [Nome e Cognome] + [numero documento ID] • [Nome e Cognome] + numero documento ID • [Nome e Cognome] + numero documento ID • …. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Ai sensi dell'art. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco. L'elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all'elenco contenuto all'art. Rimane l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione. Misure relative agli spostamenti 1. Covid-19, the new Ministerial Decree (Dpcm) by the Government . 51, co. 7 del DPCM 2 marzo 2021). 50(Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero)1. 51, comma 6 del citato DPCM, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, dell'art. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra, Tale Ordinanza prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C, indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico già richiesto per l’ingresso in Italia, Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la, Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo. È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. 2021-03-04. Data: 04/03/2021. Misure relative agli spostamenti 1. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni casoconsentito l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara,rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hannosoggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20,inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50;b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottatodall’ente sportivo organizzatore dell’evento.6. Data: 04/03/2021. 2021-03-04. L’Ordinanza 14 maggio 2021 prevede l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, in caso di ingresso/soggiorno/transito da Paesi dell’Elenco C, D o E, per: i) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. L'elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all'elenco contenuto all'art. 51 DPCM 2 marzo 2021; g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. Dalla sospensione degli ammortamenti all'esposizione dei ristori Covid. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, è in vigore l'Ordinanza del 30 marzo 2021 del Ministro della Salute.Tale Ordinanza prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C (tra cui Norvegia e Islanda . 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate Art. concernenti gli spostamenti da e per l'estero. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore ( anche in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh), devono sottoporsi comunque ad un test . In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasportoaereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso ladestinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), a condizionedi non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.3. Guarda i webinar con Dario Ianes sulla compresenza didattica inclusiva • Strategie, tecniche e strumenti operativi • Universal Design for Learning Scarica i materiali presentati durante i webinar • Universal Design for Learning: ... Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, cui si riferisce anche l'Ordinanza 29 luglio 2021. Art. Art. Deroghe. The Decree comes into force on March 6, 2021 and remains in force until April 6, 2021.. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore (in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile), devono sottoporsi comunque ad un test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, ma non sono soggetti all’isolamento di dieci (10) giorni e successivo test. Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, è obbligatorio informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. Fermo restando l’obbligo di compilazione dell’autocertificazione o del formulario digitale di localizzazione e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e, ove previsto, quarantena di dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano: a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A; f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale. concernenti gli spostamenti da e per l'estero. Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale. ITALIA DPCM 2 MARZO 2021: VIAGGI DA E PER L'ESTERO. Covid-19, the new Ministerial Decree (Dpcm) by the Government . Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui all’elenco E in cui e’ inserito la Macedonia del Nord, anche se asintomatiche, devono attenersi ai seguenti obblighi: a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato, fatto salvo il caso di transito aeroportuale; b) devono comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l’autodichiarazione, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Seguire la procedura guidata per accedere al dPLF, 3. Maeci. Il dPLF andrà completato e inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art. ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO CON SUCCESSIVO TEST. 51 - Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 1. 51 comma 7 del DPCM 2 Marzo 2021. 51, comma 6 del citato DPCM, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, dell'art. OGGETTO: utorizRichiesta a zazione all'esenzione dell'isolamento fiduciario previsto per ingresso in Italia per motivi di lavoro ai sensi dell'articolo 51 comma 7 lettera d) del DPCM 2 Marzo 2021: • [Nome e Cognome] + [numero documento ID] • [Nome e Cognome] + numero documento ID • [Nome e Cognome] + numero documento ID • …. Ultimo aggiornamento 14.05.2021 - Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana ha predisposto un questionario informativo per aiutare la propria utenza a comprendere se e a quali condizioni è in questo momento possibile fare ingresso / rientro in Italia e partire per l'estero. Esenzioni dal ticket - Download DPCM e allegati. 51 DPCM 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria . Capo VI. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione di tampone molecolare o antigenico, non più vecchio di 72 ore e del Passenger Locator Form https://app.euplf.eu/#/ , le misure della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario non si applicano ai cittadini e residenti della Macedonia del Nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. III. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensidell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazionealla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33del 2020.4. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore ( anche in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh), devono sottoporsi comunque ad un test . Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 49, chiunque faingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C,D, ed E dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputatoa effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidentedella Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato,tale da consentire le verifiche, di:a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giornianteriori all'ingresso in Italia;b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 49, nel caso di ingresso da Stati e territoridi cui all'elenco E dell'allegato 20;c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno opiù Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20:1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo disorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1)ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzoaereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codiceidentificativo del titolo di viaggio;3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'interoperiodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 51, comma 7.2. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cuial periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria.4. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore ( anche in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh), devono sottoporsi comunque ad un test . 49. Fino al 15 maggio 2021, è in vigore l’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, cui si riferisce anche l'Ordinanza 29 luglio 2021. Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui). Sono tuttora disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore (bianca, gialla, arancione, rossa). L’Ordinanza 16 aprile 2021 introduce l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti, in caso di ingresso/soggiorno/transito da Paesi dell’Elenco C, per: i) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai . 2. Maeci. Rimane, anche in questo caso, l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione. concernenti gli spostamenti da e per l'estero. Si applicano le Esenzioni già previste dall'art. Collegarsi al sito https://app.euplf.eu/#/, 2. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo disbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungereeffettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo dieffettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restandol'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resaall'atto dell'imbarco ai sensi dell’articolo 50, comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorioinforma immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimentodella protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogodove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo dellepersone sottoposte alla predetta misura. L'elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all'elenco contenuto all'art. Al momento non sono previste esclusioni per coloro che hanno effettuato il vaccino. Deroghe. Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando qui. compilare il modulo di localizzazione del passeggero; i) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale, situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché, lo spostamento avvenga con mezzo privato.